Art. 1

E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “BONSAI CLUB SCHIO” con sede in Via Località Braglio in Schio; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2

L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, con i soci, sia con i terzi, nonché al rispetto delle norme contenute nel presente statuto. L’Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altri circoli e o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi sociali e unitari.

Art. 3

La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 4

L’Associazione ha l’intento di ricerca, documentazione, informazione e diffusione nel settore della conoscenza e della pratica dell’arte del Bonsai e Suiseki, nei suoi aspetti tecnico-scientifici,  artistici, culturali, e di ogni altro tipo di arte orientale ed altre forme artistiche inerenti la Natura. A titolo esemplificativo e non tassativo, l’Associazione svolgerà le seguenti attività: promuovere iniziative, in proprio o in collegamento con Enti pubblici e privati; promuovere studi, sperimentazioni e ricerche relative al proprio settore di intervento; organizzare mostre, esposizioni, conferenze e manifestazioni di interesse artistico e culturale; istituire corsi; provvedere alla pubblicazione di ciò che riterrà funzionale al proseguimento dei fini statutari; attuare ogni iniziativa, (anche commerciale), necessaria alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Art. 5

I soci saranno classificati in quattro distinte categorie: fondatori, ordinari, onorari ed anziani.

I soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione (art. 18); i soci ordinari sono coloro che versano la quota annuale di iscrizione e partecipano con costanza ed attivo impegno all’Assemblea e a tutte le attività del gruppo; i soci onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo e sono esenti dal versamento della quota di iscrizione; mentre i soci anziani sono i soci ordinari iscritti all’Associazione continuativamente da almeno cinque anni.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 6

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- Ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno;

- Delibera d’esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;

- Mancanza di attivo impegno nelle attività dell’Associazione;

- Aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

Art. 7

Organi dell’assemblea sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presedente , il Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere, i Consiglieri, il Revisore dei conti.

Art. 8

L’associazione ha il suo organo sovrano nell’Assemblea; hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 31 dicembre per il rinnovo delle cariche sociali, per l’approvazione del bilancio consuntivo.

L’Assemblea può essere convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria per:

- decisione del Consiglio Direttivo;

- richieste indirizzate al Presidente da almeno un terzo dei soci fondatori e ordinari nel loro insieme.

Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

Le Assemblee deliberano per maggioranza semplice, la metà più uno degli intervenuti.

All’Assemblea spettano i compiti: eleggere con sistema a voto palese i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti; deliberare sulle attività dell’ordine generale dell’associazione, sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza (scioglimento, modifica statuto, etc.) sottoponendolo all’approvazione del Consiglio Direttivo. I soci si possono far rappresentare da altri soci con delega scritta solo se l’assenza viene causata da fatti di forza maggiore(malattia o gravi motivi familiari); ogni socio può raccogliere una sola delega.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto al massimo da n. 8 soci eletti dall’Assemblea ordinaria, di cui almeno 5 da scegliere tra i soci fondatori o soci anziani, ove possibile, e resta in carica per 4 anni (quattro) dalla prima fondazione e poi si rinnova ogni 3 anni (tre). I suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo ha il compito di: deliberare sulle questione riguardanti l’attuazione dei programmi approvati dall’Assemblea Generale, assumendo tutte le iniziative del caso; predisporre i bilanci consuntivi e preventivi; dà parere su ogni oggetto composto al suo esame dal presidente; verifica la presenza dei requisiti dei soci. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni 3 mesi (tre), o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre dei soci membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Nel caso non sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve essere riconvocata entro 15 giorni (quindici) e viene ritenuta valida la deliberazione della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero. Anche in questo caso se il voto è di parità prevale quello di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nutrendo sentimenti di collaborazione, fratellanza, cameratismo e conviviale goliardia. In caso di dimissioni o di recesso di uno dei membri, il consiglio provvederà alla sostituzione per cooptazione. Il sostituto resterà in carica fino alla successiva elezione.

Art. 10

Il Revisore dei conti resta in carica per un anno. Ha il compito, nelle forme e nei limiti d’uso, di controllare la gestione amministrativa dell’Associazione, vigila sull’osservanza dello statuto, risolve in prima istanza ogni controversia che possa sorgere all’interno dell’Associazione.

Art. 11

Le entrate dell’Associazione sono costituite: dalle quote associative annuali dei soci fondatori, soci ordinari ed anziani; da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituto di Credito, etc.; da sovvenzioni o sponsorizzazioni, donazioni, lasciti di terzi o associati.

Art. 12

Il socio è legalmente e direttamente responsabile delle proprie piante, nell’eventualità che esse provochino danni a terzi e di danni provocati da terzi alle stesse piante, inoltre l’Associazione si esenta da ogni responsabilità derivante da danni a cose o persone nell’esercizio dell’attività della stessa.

Art. 13

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art. 14

L’esercizio sociale inizia l’1 Settembre e termina il 31 Agosto si ogni anno successivo.

Art. 15

Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato in Assemblea Straordinaria, per maggioranza assoluta, In caso di scioglimento, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 16

Nell’eventualità di insorgenza e necessità di particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto, potrà essere disposto un regolamento interno da approvarsi a cura del Consiglio Direttivo e trascritto su apposito registro dei verbali.

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvia alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Art. 18

Soci fondatori e incarichi:

PRESIDENTE
SMIDERLE ROBERTO

VICE PRESIDENTE
PONZO ANTONIO

SEGRETARIO/TESORIERE
CERVO FABRIZIO

CONSIGLIERI
CUMAN NADIO
CERATO GIANNI